Da quest’anno scolastico il regolamento di
valutazione (DPR122/09),
all’art. 14 c.7, stabilisce "l'esclusione allo scrutinio finale" e, quindi, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato,
per quegli studenti la cui frequenza risulti inferiore ai tre
quarti del monte ore annuale personalizzato del corso di studi seguito.
Si tratta di ore complessive minime di frequenza che variano da corso a
corso. Ad esempio, nel caso di classi che hanno un orario settimanale di 32
ore, essendo il monte ore annuo pari a 1056 ore, lo studente deve aver
frequentato le lezioni per almeno 792 ore nel corso di tutto l'anno
scolastico
Il DPR 122/09 prevede che, in casi particolari, è possibile beneficiare di “motivate e straordinarie” deroghe al suddetto limite. Tali deroghe - tra i quali i gravi motivi di salute o di famiglia - sono state approvate nel collegio docenti del 20/11/2012 e qui pubblicate in allegato. Al di là dei numeri e delle deroghe, si ricorda comunque che la regolare frequenza del corso di studi e l’assolvimento assiduo degli impegni di studio sono condizioni necessarie per un proficuo percorso scolastico dello studente; il presente documento, pertanto, oltre a fornire le dovute informazioni sulle novità introdotte dal regolamento di valutazione, vuole sensibilizzare le famiglie a "vigilare" sulle assenze dalle lezioni dei propri figli (ivi comprese le ore perse per uscite anticipate o entrate posticipate richieste al DS e firmate dai genitori), limitandole ai casi indispensabili.
Oltre che dal libretto dello studente, per
fornire un’ulteriore modalità di controllo sulle assenze dei propri
figli, i genitori,
prossimamente, potranno controllare tali assenze anche da Internet,
accedendo al database della scuola attraverso opportune credenziali.
Per il momento il servizio è in fase di
sperimentazione nelle classi I (vedi la seguente comunicazione
Allegato:
Deroghe alla
soglia minima di frequenza |