Si comunica che con circolare n° 2/2014 il
dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che per effettuare
visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il
dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in
alternativa dei permessi brevi. Solo nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami
diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione
le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.
Pertanto:
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il dipendente per poter effettuare una
visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali
(art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16). La
giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal
medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata
che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza) o
autocertificazione. "L'attestazione di presenza non è una certificazione
di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della
diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.
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nel caso di concomitanza tra
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od
esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano
applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per
malattia.
In allegato la circolare e il modello di
autocertificazione specifico.
Allegati.
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