Tutela delle lavoratrici IIS M.K.Gandhi
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                                                                                          -  Alle lavoratrici dell'IIS "M.K.Gandhi"                                                                                    - AL RSL

 

   In riferimento al D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, al Testo coordinato del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 con il D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, si ricorda alle lavoratrici dell’I.I.S. “M.K. Gandhi” di Besana in Brianza la necessità di informare il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, informazione che risulta obbligatoria in caso di attività che comportano esposizioni a radiazioni ionizzanti (artt. 6,8, D. Lgs. 151/01).

A seguito di tale informazione, nell’ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico sulla base del documento elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quando previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11 del D. Lvo 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l’orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art.6). Si fa inoltre presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque “la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro” (art. 20, D. Lvo 151/01).

La mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un’assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi connessa alle rispettive attività lavorative. Ulteriori informazioni sono reperibili nella circolare pubblicata all'albo di pari oggetto.