Domani, venerdì 27 gennaio 2012,
si riunisce il Consiglio dei Ministri per il varo del Decreto Legge sulle
semplificazioni. Importanti novità si annunciano per quanto riguarda la
definizione degli organici del personale per l'anno scolastico 2012/2013.
Il provvedimento, infatti, prevede
l'Istituzione di un organico dell'autonomia con validità triennale e, di
conseguenza, il superamento della distinzione tra organico di diritto
e di fatto. Complessivamente tale organico è pari a quello dell'anno
scolastico 2011-2012 più ulteriori 10.000 posti.
Di seguito un estratto delle norme
(in bozza) riguardanti l'organico dell'autonomia pubblicate da
Orizzonte scuola.
Art. 54
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Al fine
di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche,
potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e
valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della
scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le
disposizioni di cui ai seguenti commi.
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Alle
istituzioni scolastiche sono assegnate risorse finanziarie a valere sui
fondi e con le modalità di cui al successivo articolo 7.
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In
relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia,
funzionale all’attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica
e ausiliaria ordinaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di
recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete per i fini di cui all’articolo 3,
considerando con particolare riguardo le esigenze di integrazione degli
alunni diversamente abili nonché di prevenzione dell’abbandono e di
contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di
massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
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L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i
posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno
un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli
ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
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L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo
comma 6. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è
determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012,
pari a 724.000 posti docenti e 233.100 posti ATA, fermo restando anche
per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di
esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
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L’organico dell’autonomia comprende ulteriori 10.000 posti, da attivare
successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale
che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati
al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il
potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
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Con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono stabiliti i criteri per la determinazione
degli organici di cui ai commi 4 e 5.
In concreto, ammesso che vengano
approvate tali norme così come sopra descritte, per capire meglio la portata
dell'innovazione e le sue conseguenze specifiche, occorrerà aspettare
quali criteri e strumenti verranno adottati dal Ministro della Pubblica
Istruzione per la definizione dei predetti organici. |