Legislazione chiusura scuole per emergenze
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- Ai genitori  

 

     A seguito di numerosi quesiti pervenuti in questi giorni di avverse condizioni atmosferiche, soprattutto da parte dei genitori, si precisa che la legislazione vigente  attribuisce in maniera esplicita poteri di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, unicamente ai prefetti  e ai sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l'ordine, la sicurezza o l'incolumità pubblica (ad esempio, avverse condizioni atmosferiche o quando sia necessario prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità delle persone). Inoltre l'art. 139 del D. Lgs. 112 del 31/03/1998 ha attribuito alle province (per l'istruzione secondaria superiore) e ai comuni (per i gradi inferiori) la competenza alla “sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti”.

Se quindi il sindaco del comune ove si trova la scuola non ha disposto con propria ordinanza la sospensione dell'attività didattica o la chiusura dell'Istituto, il Dirigente Scolastico, nei casi sopra indicati, non può disporre diversamente e il personale scolastico è tenuto a svolgere il proprio servizio.