Il voto dell’Esame di Stato , che si svolge al termine dei quinto anno di studio, viene assegnato in centesimi; ogni candidato può raggiungere un punteggio massimo di 100 con eventuale lode. Per superare l'esame occorre raggiungere il punteggio di almeno 60. Dei 100 punti finali:
Per calcolare il Credito Scolastico si utilizza la tabella A del D.M.99/09
Si precisa che: a) M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale; solo per le classi terze dell’Odontotecnico M rappresenta invece il voto di qualifica espresso in decimi (es. 65/100 corrisponde a M=6,5). Dal calcolo della media aritmetica dei voti viene individuata la banda dì oscillazione (es. : per un alunno di classe III con una media compresa fra il 6 e il 7 il punteggio di credito da attribuire è 4 o 5). b) “Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico” (D.M. 99/09) Per stabilire se assegnare il punteggio inferiore o superiore della banda, secondo la normativa vigente, il consiglio di classe, tiene conto dei criteri deliberati dal Collegio Docenti. Per i criteri attualmente in vigore nella nostra scuola vedi:
All'attribuzione del Credito Scolastico concorre anche il Credito Formativo (vedi criteri precedenti). A norma dell’art.1, c.1, del D.M.49/00, le esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi si collocano al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. Gli ambiti specifici in cui possono essere acquisiti i crediti formativi sono:
Affinché la documentazione dei crediti formativi possa essere valutata, lo studente deve farsi rilasciare da parte dell’ente, presso il quale ha realizzato l’esperienza, un’attestazione che risponda ai seguenti criteri: l’attestazione deve riportare:
In particolare - le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia - le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. Il Consiglio di Classe delibera se riconoscere o meno il credito formativo, valutando il valore qualitativo dell’esperienza rispetto alla formazione personale, civile e sociale dello studente anche in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato. In ogni caso, il riconoscimento del credito formativo concorre al Credito Scolastico ma non consente di superare, per l'attribuzione del Credito Scolastico, la banda di oscillazione individuata con la media dei voti dalla precedente tabella (Es : per un alunno di classe III con una media compresa fra il 6 e il 7 il punteggio di credito da attribuire è 4 o 5; ora, anche se allo studente vengono riconosciuti dal Consiglio di classe crediti formativi, in aggiunta magari ad altri criteri, il punteggio da attribuire, come credito scolastico, non potrà comunque essere superiore a 5). |